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IL DEPOSITO PREZZO NELLE MANI DEL NOTAIO

Data di pubblicazione 06/02/2018

L'acquisto di una casa, oltre a rappresentare un'importante investimento economico, è spesso la realizzazione di un progetto di vita. 

Per questa ragione, chi compra un'immobile deve farlo con sicurezza e serenità.

In questa prospettiva, e per rafforzare gli strumenti di tutela a disposizione dei cittadini,  il legislatore, facendo leva sull'esperienza della Francia, ha introdotto con la legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017, articolo 1, commi 142 e 143, entrata in vigore il 29 agosto)  la facoltà dell'acquirente di richiedere al Notaio rogante di tenere in deposito il prezzo  fino all'avvenuta  trascrizione del contratto di compravendita.

Infatti,  tra la data di stipula dell'atto e la data della sua trascrizione nei registri immobiliari, potrebbe essere "pubblicato" a carico del venditore  un sequestro, un pignoramento, un'ipoteca, una domanda giudiziale o un altro gravame che potrebbe pregiudicare le ragioni dell'acquirente.

E' vero che si tratta di ipotesi assai rare perchè i Notai provvedono ad eseguire la formalità della trascrizioni in tempi rapidissimi;  tuttavia l'acquirente, grazie alla novella legislativa, ha facoltà di chiedere al Notaio di tenere in deposito il saldo prezzo fino a quando la formalità pubblicitaria sia eseguita e si sia acquisita la certezza che l'acquisto è avvenuto senza alcun pregiudizio.

Quindi al momento del rogito, l'acquirente versa le somme direttamente al Notaio rogante, che le deposita in un "conto corrente dedicato" appositamente accesso in Banca ai sensi della legge n.147/2013 e, una volta verificato il buon esito della formalità, le versa al venditore.

Queste somme sono assolutamente al sicuro: sia perchè sono separate dal patrimonio del notaio (non cadono nella sua successione, in caso di premorienza; non vanno nella comunione legale del coniuge; sono impignorabili da parte dei suoi creditori) sia perchè sono impignorabili anche dai creditori del venditore.

In realtà il deposito del prezzo, oltre a poter essere chiesto per le ragioni testè indicate, può tornare assai utile alle parti anche in tutti i casi in cui dopo il rogito, il venditore deve adempiere a specifichi obblighi.

Ad esempio, può essere utile quando la casa e` già gravata da un pignoramento o da un'ipoteca e quindi si può conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalità, oppure quando la casa non è dotata dell'agibilità, si può conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità; quando la casa non è consegnata al momento del rogito, si può  convenire  che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta consegna della casa all'acquirente libera da persone e cose.

In tutte queste ipotesi, anche il venditore trae beneficio dal deposito prezzo perché non corre alcun rischio in ordine all'effettivo incasso della somma pattuita.

In definitiva, il deposito prezzo rappresenta un nuova opportunità per consentire a chi compra casa di farlo con serenità affidandosi all'attività del Notaio, chiamato da sempre, a dare certezza alle contrattazioni immobiliari.

Autore
Notaio Biagia Scardigno
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